Stress da "conflittualità lavorativa"

19 marzo 2024

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 febbraio 2024, n. 3822

Accertata l'insussistenza del mobbing è necessario accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per aver omesso di impedire che l'ambiente stressogeno provocasse un danno alla salute.

Nell’accertamento del mobbing, «l’elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto …; a tal fine la legittimità dei provvedimenti può rilevare, ma solo indirettamente perché, ove facciano difetto elementi probatori di segno contrario, può essere sintomatica dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata».

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nell’Ordinanza 12 febbraio 2024 n. 3822 ha altresì affermato che anche quando siano esclusi gli estremi del mobbing, «è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori …, lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all’art. 2087 cod. civ».

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