Il principio di effettività nella trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time

21 marzo 2024

Corte di Cassazione, Sentenza 19 febbraio 2024, n. 4350

Part-time Full-time

In tema di lavoro "part time", la continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno di un rapporto di lavoro sorto a tempo parziale ne determina la trasformazione, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel ribadire l'enunciato principio, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato che il contratto di lavoro inizialmente stipulato a tempo parziale tra le parti si era trasformato in contratto a tempo indeterminato "full time" per "facta concludentia".

La Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui, in caso di continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale si trasforma, in base al criterio dell’effettività come fonte per l’individuazione del trattamento dovuto al lavoratore, in rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti.

L’accertamento della trasformazione del rapporto è questione di fatto rimessa ai giudici di merito, pertanto si dovrà ritenere che al lavoratore spettino tutti i diritti come quelli di di natura retributiva, conseguenti ad un rapporto di lavoro a tempo pieno.

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